Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi

Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: Vademecum Anac per affidamenti rapidi

L'ANAC ha realizzato un Documento ricognitivo delle disposizioni vigenti ed un Vademecum rivolti alle stazioni appaltanti al fine di assicurare celerità alle procedure di affidamento dei contratti pubblici in concomitanza con l’emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19.

Al fine di fornire supporto alle stazioni appaltanti per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto e procedere con la massima celerità, l'ANAC ha pubblicato i seguenti documenti.

I. Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento
Con tale documento l’ANAC fornisce un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delib. ANAC 09/04/2020, n. 312 (si veda Appalti pubblici nell’emergenza Covid-19: indicazioni ANAC su esecuzione e gare), dell’art. 103, del D.L. 18/2020 e dell’art. 37, del D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.
Il documento richiama in particolare:
- le indicazioni europee, relative alla Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19” (si veda Appalti pubblici d’urgenza: orientamenti della Commissione UE);
- le disposizioni rilevanti del Codice dei contratti pubblici, che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l’accelerazione della procedura o lo svolgimento della stessa con modalità semplificate;
- provvedimenti emanati nel contesto della attuale fase emergenziale, quali il D.L. 18/2020 e l'Ord. P.C.M. 03/02/2020 n. 630, unitamente ad alcune ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.

II. Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici
Il vademecum fornisce alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Affidamenti sotto soglia: il principio di rotazione non si applica nelle procedure aperte

Affidamenti sotto soglia: il principio di rotazione non si applica nelle procedure aperte

Il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, con la sentenza 31/10/2019, n. 263, ribadisce che nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato il principio di rotazione è sempre e comunque rispettato e che pertanto l’operatore uscente può parteciparvi senza necessità di apposita motivazione della Stazione appaltante.

FATTISPECIE
Nel caso di specie si trattava di una procedura negoziata sotto soglia per la manutenzione di automezzi di proprietà del servizio di giardineria del Comune. Il ricorrente secondo classificato sosteneva che l’aggiudicazione fosse illegittima per violazione del principio di rotazione stabilito dall’art. 36, D. Leg.vo 50/2016 in relazione all’omessa esclusione dalla procedura dell’aggiudicataria, in quanto gestore uscente presso la Stazione appaltante del medesimo servizio di manutenzione.

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE
Al riguardo il TRGA, anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (vedi il testo da ultimo aggiornato con Delibera 10/07/2019, n. 636), ha affermato che il principio di rotazione, stabilito per i contratti sotto soglia dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Ed infatti, quando la Stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo.
Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che dall’avviso dell’indagine di mercato risultava che l’invito a partecipare alla gara era esteso a tutti coloro che avessero manifestato interesse, purchè fossero in possesso dei prescritti requisiti. La Stazione appaltante, stabilendo di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori che avevano manifestato interesse nell’ambito dell’indagine esplorativa, aveva pertanto effettivamente aperto al mercato “in termini di concorrenza pura”. Tale circostanza, secondo il TRGA, ha determinato la non operatività del principio di rotazione.

ONERE DI MOTIVAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Infine è stato precisato che nelle procedure aperte al mercato la partecipazione dell’operatore uscente non necessita di apposita motivazione da parte della Stazione appaltante. Ed infatti un simile onere rileva nel solo caso di deroga al principio di rotazione quando si tratti di procedura ristretta, mentre non sussiste in presenza di una procedura aperta al mercato, rispetto alla quale il principio di rotazione non trova applicazione.

CONCLUSIONI
Sulla base delle suesposte considerazioni e in assenza, nella lex specialis, di limitazioni in ordine al numero dei partecipanti alla procedura, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione del principio di rotazione e ha conseguentemente respinto il ricorso.

 

 


Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it