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Autorizzazione paesaggistica in sanatoria e realizzazione di nuovi volumi

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Autorizzazione paesaggisticaL’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata quando siano stati realizzati nuovi volumi di qualsiasi natura, a prescindere dalla valutazione della loro rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi.

In tema di procedura per il rilascio della c.d. autorizzazione paesaggistica in sanatoria, l’art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, prevede che la compatibilitĂ  paesaggistica può essere accertata a posteriori, tra l’altro, per i lavori realizzati in assenza o difformitĂ  dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Al riguardo il TAR Toscana 17/06/2019, n. 885, ha specificato che il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio comporta l’impossibilitĂ  di realizzare qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che possa essere effettuata una distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume. La valutazione ai fini paesaggistici è infatti distinta da quella urbanistico-edilizia poichĂ© l’una e l’altra sono destinate a svolgere funzioni diverse, e a tutelare interessi pubblici non coincidenti. Mentre la seconda riguarda la compatibilitĂ  dell’opera con l’ordinato incremento e governo del territorio, la prima ha ad oggetto la conformitĂ  della stessa con la fruizione del paesaggio in una zona particolarmente tutelata sotto questo profilo.

Ne consegue che, in base al citato art. 167, comma 4, D. Leg.vo 42/2004, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura è precluso il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico.

Nel caso di specie è stato respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica costituito da pannelli solari fotovoltaici che secondo la ricorrente non avevano alcuna consistenza volumetrica.

 

Fonte: Bollettino di Legislazione Tecnica online
www.legislazionetecnica.it

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