Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali
Generico
Cerca nel titolo
Cerca nel contenuto
Cerca parola esatta
Tipologia
Seleziona tutti
Articoli
Prodotti
Pagine Aziendali

Assegnati 2 miliardi di euro ai comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile

0562a0d86b78c2118c302ee89573cf3e_XL.jpg

0562a0d86b78c2118c302ee89573cf3e_XL.jpg

Efficientamento energeticoI contributi relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all’efficientamento energetico ed allo sviluppo territoriale sostenibile sono stati assegnati ai comuni con il Decreto del Ministero dell’interno del 30/01/2020. Le somme ripartite ammontano a 2 miliardi di euro.

Con il Decreto del Ministero dell’interno del 30/01/2020, sono stati attribuiti ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
– efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
– sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione dell’art. 1, comma 30, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), i contributi, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al Decreto.

I comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ogni anno, pena la revoca dell’assegnazione.

I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari:
– per il 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio (entro il 15 settembre di ogni anno) dell’esecuzione dei lavori, e
– per il restante 50% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

 

Fonte: Bollettino Online di Legislazione Tecnica
www.legislazionetecnica.it

Articoli Correlati

Articoli recenti

Risposte