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Approvazione definitiva del Decreto Cessioni

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L’iter di conversione in legge del Decreto Cessioni è stato portato a termine. Il prossimo 17 aprile verrà pubblicato il testo del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

Nella seduta del 5 aprile 2023, il Senato ha approvato in via definitiva quello che era il disegno di legge di conversione, con alcune modifiche, del decreto 11/2023, contenente misure per la cessione dei crediti, poi convertito in Decreto Cessioni, già licenziato dalla Camera il 4 aprile 2023. Il 17 aprile 2023 si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta e per la sua entrata in vigore occorrerà attendere 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Per le villette unifamiliari, per le quali entro il 30 settembre 2022 sono stati ultimati i lavori per almeno il 30% (SAL), verrà corrisposto il Superbonus nella vecchia aliquota maggiorata per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023. Per questa norma, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha già ufficializzato l’operatività della proroga.
In riferimento alla cessione del credito per i bonus edilizi, quindi per le spese sostenute nel 2022 e le rate residue delle spese del 2020 e del 2021, il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrare è scaduto il 31 marzo 2023. Sarà possibile però, utilizzare l’istituto della remissione in bonis, anche qualora l’accordo di cessione fosse concluso dopo il 31 marzo 2023. La posticipazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate verrà resa possibile dietro pagamento di una sanzione di euro 250. Quindi, per chiunque abbia in atto una procedura di cessione avviata, potrà presentare l’opzione entro fine novembre. Anche questa misura è stata già resa operativa dal MEF.

Nel dossier ufficiale del Parlamento, si riscontra un allungamento dei termini per utilizzare l’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti di imposta legati al Superbonus, agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, andando così ad aumentare la capienza fiscale del cessionario. Per i crediti di imposta, le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate prima del 31 marzo 2023, sarà possibile frazionare il credito residuo in 10 rate a cadenza annuale.
Inoltre, secondo le norme introdotte, il contribuente potrà optare per il riparto della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, partendo dal periodo di imposta 2023, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi connessi al Superbonus. L’opzione è irrevocabile e occorre indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023.
Gli interventi per l’eliminazione della cessione del credito e dello sconto din fattura non interesseranno, come già preavvisato, i lavori legati all’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di edilizia di enti di edilizia popolare, le ONLUS e interventi edilizi in zone colpite da terremoto.

Per gli interventi di edilizia libera, cioè quegli interventi che non richiedono la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o CILAS (nel caso del Superbonus), per continuare ad usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, servirà solo avere un’autocertificazione che riporti la data del contratto a prima del 17 febbraio 2023; oppure, basterà la ricevuta di un bonifico che provi l’acquisto di materiali.
Se entro il 16 febbraio 2023, non era ancora stato presentato il permesso preliminare, la cessione del credito si potrà comunque richiedere in caso di autorizzazione edilizia presentata entro la data riportata per Sismabonus Acquisti e Bonus Acquisti IVA.

Le banche, istituti assicurativi e intermediari finanziari potranno utilizzare parzialmente o nella loro totalità, i crediti acquistati per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) con scadenza non inferiore ai 10 anni.

Sono state introdotte diverse integrazioni al testo di Legge, in merito alla responsabilità solidale del cessionario: il comma 6-ter dell’art.1 estende l’esclusione di responsabilità ai cessionari che acquistano i crediti di imposta da una banca o da una società quotata, ottenendo il rilascio di un’attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione già elencata, tenendo sempre da riferimento il divieto di acquisto previsto all’art. 122-bis, comma 4 del DL 34/2020.
L’art. 2-bis, contiene una disposizione di interpretazione autentica, quindi che ha efficacia retroattiva, che consente di utilizzare il Superbonus 110% durante l’arco del 2023, insieme alla cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al titolo abitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Lo stesso sarà valido per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiali, nel caso di una nuova delibera assembleare che approvi la variante.
Altra novità introdotta è contenuta nell’art. 2-ter, con l’introduzione di norme di interpretazione autentica, con valenza retroattiva quindi, che vanno a chiarire alcuni punti: per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento (SAL) non è più un obbligo ma solo una facoltà. Sono, ancora, una facoltà e non un obbligo le indicazioni delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese. Il contribuente può utilizzare la remissione in bonis, con riferimento alla presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per usufruire del Sismabonus e del Superbonus. Infine, i requisiti che vengono richiesti alle imprese per la realizzazione di lavori con importo superiore ai 516.00 euro possono essere soddisfatti per contratti di appalto o subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro il 1° gennaio 2023.

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