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Agevolazioni prima casa, il concetto di pertinenza non è legato alla categoria catastale

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 22561/2021, chiarisce che il lastrico solare può essere considerato pertinenza dell’abitazione principale e per il suo acquisto si possono pagare le imposte agevolate.
La pronuncia è destinata a far discutere perché si pone in contrasto con una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ritiene infatti che le pertinenze siano tali solo in base alla classificazione catastale, mentre la Cassazione ha una visione più ampia.

I giudici si sono pronunciati sul contenzioso sorto tra l’Agenzia dell’Entrate e l’acquirente di un’abitazione, di un garage e del lastrico solare posto sopra il garage.

Sull’acquisto era stata pagata l’imposta di registro al 2% perché l’abitazione sarebbe stata destinata a prima casa dell’acquirente, mentre gli altri due immobili erano stati considerati pertinenze dell’abitazione.
L’Agenzia delle Entrate ha però inviato un avviso, sostenendo che sul lastrico solare si dovesse pagare l’imposta ordinaria. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, spiegando che le pertinenze sono solo i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C7 (Tettoie chiuse od aperte). Secondo la Commissione Tributaria Regionale, il lastrico solare, classificato in categoria F5, doveva ritenersi escluso dalle agevolazioni.

Successivamente, la Cassazione ha ribaltato la teoria della Commissione Tributaria Regionale spiegando che anche gli immobili in categoria catastali diverse da C2, C6 e C7 possono essere considerati pertinenze.
Secondo i giudici “il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale”.

Per definire le pertinenze, si legge nella sentenza, non è rilevante la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico.

Inoltre si specifica che non è rilevante che il lastrico sia censito insieme all’immobile principale né che l’acquisto sia avvenuto con un atto separato rispetto all’immobile principale.

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